Operazioni bancarie non autorizzate e responsabilità dell’intermediario

Con una recente decisione, il Tribunale di Reggio Calabria – Prima Sezione Civile si è pronunciato in materia di operazioni bancarie non autorizzate, nell’ambito di un procedimento relativo a una frode informatica riconducibile al fenomeno del SIM swap fraud. Nel giudizio, gli eredi della correntista, indicati con le sole iniziali M. L., sono stati assistiti dagli Avv.ti Corrado Politi e Valentino Mazzeo. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’istituto di credito, disponendo la restituzione delle somme oggetto dell’operazione contestata, oltre accessori di legge. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’utilizzo delle credenziali di accesso ai servizi di home banking non costituisce, di per sé, prova dell’autorizzazione dell’operazione da parte del cliente, gravando sull’intermediario l’onere di dimostrare l’adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire operazioni anomale. Il Giudice ha inoltre escluso la sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa in capo alla correntista, riaffermando che il rischio connesso alle frodi informatiche rientra, in via generale, nell’ambito del rischio professionale dell’operatore bancario, salvo prova contraria. La pronuncia offre un ulteriore spunto di riflessione in tema di tutela del correntista e sicurezza dei sistemi di pagamento, in un contesto caratterizzato dalla crescente diffusione dei servizi digitali.

2/6/20261 min read